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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 1
Oggetto e principi di gestione
1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, finanziamento e controllo delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata, con particolare riferimento alla loro gestione finanziaria ed economico-patrimoniale. La legge interviene in aderenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), ed in particolare con il titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nonché coi principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno).
2. Ai fini della presente legge, per Aziende sanitarie si intendono le Aziende Unità sanitarie locali, le Aziende ospedaliero-universitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (di seguito denominati "IRCCS").
3. L'attività di gestione delle Aziende sanitarie è informata a criteri di programmazione coerenti con le linee del Piano sociale e sanitario regionale e con gli atti di programmazione approvati dalla Regione.
4. Per le attività socio-assistenziali gestite per conto degli enti locali, la gestione delle Aziende sanitarie è impostata su criteri di programmazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
5. Per lo svolgimento della loro attività gestionale, le Aziende sanitarie si avvalgono di strumenti coordinati e preordinati alle scelte, secondo principi di efficienza, di efficacia, di economicità e di pareggio di bilancio.
6. La Regione promuove le attività volte a uniformare le prassi amministrativo-contabili in modo da garantire le autonomie aziendali e supportare le Aziende sanitarie e la Gestione sanitaria accentrata nelle attività finalizzate alla certificabilità dei loro bilanci, oltre a consentire la realizzazione di sinergie gestionali, sia a livello sovra-aziendale che regionale.
7. Le Aziende sanitarie sono altresì tenute a fornirsi reciprocamente, ed a richiesta, ogni informazione utile allo svolgimento delle proprie attività nelle materie oggetto di normazione, nonché ad assicurare ogni altra forma di collaborazione nell'interesse comune, anche al fine di garantire la corretta predisposizione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale (di seguito denominato "Ssr").

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