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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 13
Bilancio di esercizio consolidato del Ssr
1. Il bilancio di esercizio consolidato del Ssr rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria complessiva del Ssr derivante dal consolidamento dei conti della Gestione sanitaria accentrata e dei conti delle Aziende sanitarie regionali.
2. In sede di consolidamento, il Responsabile della Gestione sanitaria accentrata garantisce la coerenza del bilancio di esercizio consolidato del Ssr con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP, secondo quanto disposto dall' articolo 22, comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.
3. Il bilancio di esercizio consolidato del Ssr è adottato dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata e approvato dalla Giunta regionale in conformità all' articolo 32 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno.

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