Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 14
Contabilità economico-patrimoniale e scritture contabili
1.
La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal
decreto legislativo n. 118 del 2011 e dai relativi decreti attuativi.
2.
Le scritture contabili sono informate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.