Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 16
Piano dei conti
1.
La Regione adotta con proprio provvedimento un piano dei conti, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.
2.
Conformemente all'
articolo 27 del decreto legislativo n. 118 del 2011 , ciascuna voce del piano dei conti regionale deve essere univocamente associabile ad una sola voce dei modelli di rilevazione ministeriali SP o CE.