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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 18
Vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile
1. Il Collegio sindacale dell'Azienda sanitaria esercita la vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'andamento economico-finanziario della gestione aziendale;
b) sul rispetto della legge e della regolare tenuta dei libri di cui all'articolo 15;
c) dell'affidabilità e della adeguatezza delle procedure e dei relativi controlli;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
e) della regolare tenuta della contabilità e della conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Il Collegio sindacale verifica l'applicazione della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio.
3. Il Collegio sindacale accerta, periodicamente, la consistenza di cassa e verifica la regolarità delle operazioni dei servizi di cassa interna.
4. Al Collegio sindacale sono trasmesse tutte le deliberazioni adottate dal Direttore generale e le determinazioni dirigenziali.
5. Il Collegio regionale dei revisori dei conti, in funzione di terzo certificatore della Gestione sanitaria accentrata, svolge le attività previste dall' articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno. Delle verifiche effettuate è redatto apposito verbale.

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