Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 22
Finanziamento e gestione dei servizi socio-assistenziali
1.
L'Azienda Unità sanitaria locale può assumere la gestione di attività o servizi socio-assistenziali su delega degli enti locali, con oneri a totale carico degli stessi e con specifica contabilizzazione all'interno della propria contabilità economica.