Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 7
Bilancio preventivo economico annuale
1. Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 4, il risultato economico di ciascuna Azienda sanitaria e della Gestione sanitaria accentrata per l'anno solare di riferimento ed è redatto coerentemente alla programmazione sanitaria e alla programmazione economico-finanziaria della Regione. Conformemente all' articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno, il bilancio preventivo economico annuale è predisposto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente.
2. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di:
a) nota illustrativa;
b) piano degli investimenti triennale;
c) relazione del Direttore generale, per le Aziende sanitarie, ovvero del Responsabile della Gestione sanitaria accentrata, per quest'ultima;
d) relazione del Collegio sindacale per le Aziende sanitarie;
e) relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti per la Gestione sanitaria accentrata.
3. La relazione del Direttore generale illustra i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale, in particolare riferiti:
a) alla descrizione degli obiettivi di programmazione economica e sanitaria e delle azioni annuali che si intendono adottare;
b) agli esiti del processo di negoziazione del budget con le principali articolazioni interne aziendali, in termini di obiettivi e risorse;
c) all'analisi economica dei valori più significativi a confronto con l'ultimo bilancio preventivo economico e consuntivo adottato;
d) alla gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e) ai dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
f) alla descrizione delle variazioni previste nei flussi di cassa.
4. In ogni caso, le Aziende sanitarie forniscono alla Regione tutte le informazioni necessarie a soddisfare esigenze conoscitive e a favorire la comparabilità e uniformità dei bilanci.
5. Il bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata è corredato, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita la funzione di terzo certificatore ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell' art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).
6. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata sono adottati, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata.
7. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione del parere alla Regione.
8. Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di indirizzo, costituito ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Sito esterno (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell' articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419 Sito esterno), per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica istituito in attuazione dell' articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 Sito esterno (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell' articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 Sito esterno).
9. La Giunta regionale valuta la congruità della programmazione aziendale rispetto a quella regionale e approva il bilancio preventivo economico delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata entro novanta giorni dalla data di adozione, disponendone la pubblicazione sul sito internet della Regione.
10. Qualora nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio preventivo economico annuale si verifichino situazioni tali da giustificare scostamenti che compromettano il rispetto dell'equilibrio di bilancio, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, acquisite le valutazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, e il Responsabile della Gestione sanitaria accentrata deliberano le conseguenti misure volte al riequilibrio e le trasmettono alla Regione.

Espandi Indice