Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Capo II
Il sistema della programmazione e di budget
Art. 4
(sostituita lettera a) comma 1 da art. 24 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Strumenti della programmazione
1.
Sono strumenti della programmazione pluriennale:
a)
il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ;
b)
il Piano degli investimenti triennale.
2.
Il bilancio preventivo economico costituisce lo strumento di programmazione economico-finanziario annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata.
Art. 5
(sostituiti rubrica e comma 1 da art. 25 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Piano integrato di attività ed organizzazione
1.
Il Piano integrato di attività ed organizzazione delle Aziende sanitarie è un documento programmatico triennale redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell'adeguamento del proprio ordinamento secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito dalla legge n. 113 del 2021.
Art. 6
Piano degli investimenti triennale
1.
Il Piano degli investimenti esplicita la programmazione triennale degli investimenti di ogni Azienda sanitaria e le relative fonti di finanziamento. Il Piano è aggiornato annualmente dall'Azienda sanitaria.
2.
L'utilizzo di contributi in conto esercizio per investimenti è subordinato alla condizione della garanzia del pareggio di bilancio.
3.
Il Piano degli investimenti è redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione.
Art. 7
Bilancio preventivo economico annuale
1.
Il bilancio preventivo economico annuale esprime analiticamente, con separata indicazione dei servizi socio-assistenziali di cui all'articolo 1, comma 4, il risultato economico di ciascuna Azienda sanitaria e della Gestione sanitaria accentrata per l'anno solare di riferimento ed è redatto coerentemente alla programmazione sanitaria e alla programmazione economico-finanziaria della Regione. Conformemente all'
articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 , il bilancio preventivo economico annuale è predisposto dalle Aziende sanitarie e dalla Gestione sanitaria accentrata, secondo gli schemi approvati dalla normativa vigente.
2.
Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è corredato di:
a)
nota illustrativa;
b)
piano degli investimenti triennale;
c)
relazione del Direttore generale, per le Aziende sanitarie, ovvero del Responsabile della Gestione sanitaria accentrata, per quest'ultima;
d)
relazione del Collegio sindacale per le Aziende sanitarie;
e)
relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti per la Gestione sanitaria accentrata.
3.
La relazione del Direttore generale illustra i collegamenti con gli atti di programmazione aziendale e regionale, in particolare riferiti:
a)
alla descrizione degli obiettivi di programmazione economica e sanitaria e delle azioni annuali che si intendono adottare;
b)
agli esiti del processo di negoziazione del budget con le principali articolazioni interne aziendali, in termini di obiettivi e risorse;
c)
all'analisi economica dei valori più significativi a confronto con l'ultimo bilancio preventivo economico e consuntivo adottato;
d)
alla gestione dei servizi socio-assistenziali e del Fondo per la non autosufficienza;
e)
ai dati analitici relativi al personale con le variazioni previste nell'anno;
f)
alla descrizione delle variazioni previste nei flussi di cassa.
4.
In ogni caso, le Aziende sanitarie forniscono alla Regione tutte le informazioni necessarie a soddisfare esigenze conoscitive e a favorire la comparabilità e uniformità dei bilanci.
5.
Il bilancio preventivo economico annuale della Gestione sanitaria accentrata è corredato, secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), da una relazione del Collegio regionale dei revisori dei conti, il quale esercita la funzione di terzo certificatore ai sensi della
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'
art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" - convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).
6.
Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata sono adottati, rispettivamente, dal Direttore generale e dal Responsabile della Gestione sanitaria accentrata.
7.
Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende sanitarie è sottoposto alla Conferenza territoriale sociale e sanitaria per l'espressione del parere alla Regione.
8.
Il bilancio preventivo economico annuale delle Aziende ospedaliero-universitarie è sottoposto al Comitato di indirizzo, costituito ai sensi dell'
articolo 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'
articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419 ), per l'espressione di parere alla Regione. Per gli IRCCS, tale parere è espresso dal Consiglio di indirizzo e verifica istituito in attuazione dell'
articolo 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'
articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 ).
9.
La Giunta regionale valuta la congruità della programmazione aziendale rispetto a quella regionale e approva il bilancio preventivo economico delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata entro novanta giorni dalla data di adozione, disponendone la pubblicazione sul sito internet della Regione.
10.
Qualora nel corso dell'esercizio di riferimento del bilancio preventivo economico annuale si verifichino situazioni tali da giustificare scostamenti che compromettano il rispetto dell'equilibrio di bilancio, il Direttore generale dell'Azienda sanitaria, acquisite le valutazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, e il Responsabile della Gestione sanitaria accentrata deliberano le conseguenti misure volte al riequilibrio e le trasmettono alla Regione.
Art. 8
Il processo di budget
1.
Il documento di budget costituisce il piano per la complessiva gestione dell'Azienda e contiene le previsioni di risorse e di attività per l'esercizio di riferimento. Tali previsioni sono verificate in corso d'anno almeno trimestralmente con valutazioni comparative sui costi, sui risultati e sugli obiettivi, finalizzate alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate.
2.
Le Aziende sanitarie si dotano di un regolamento interno aziendale in tema budget, coerente con le linee guida regionali redatte nell'ambito del Percorso attuativo di certificabilità approvato dalla Giunta regionale.
3.
La programmazione annuale delle Aziende è esplicitata nelle linee guida aziendali al processo di budget, predisposte dalla Direzione generale secondo quanto definito nel regolamento interno aziendale in tema di budget.
4.
Il Direttore generale è responsabile del budget complessivo aziendale. Il Direttore generale individua i responsabili cui sono assegnate le risorse, che garantiscono la coerente distribuzione dei fattori produttivi ed il corretto impiego delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi. I dirigenti responsabili di budget rispondono alla Direzione generale degli obiettivi e delle risorse a loro assegnate. Entro il relativo tetto di risorse si esplica l'autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde la responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull'utilizzo delle risorse.