Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Capo V
Il sistema contabile
Art. 14
Contabilità economico-patrimoniale e scritture contabili
1.
La gestione economica, patrimoniale e finanziaria delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata è informata ai principi previsti dal codice civile in materia di contabilità e bilancio, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal
decreto legislativo n. 118 del 2011
e dai relativi decreti attuativi.

2.
Le scritture contabili sono informate alla corretta rilevazione dei costi e degli oneri, dei ricavi e dei proventi dell'esercizio e delle variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, raggruppati secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente.
Art. 15
Libri obbligatori
1.
Ogni Azienda sanitaria deve tenere:
a)
libro giornale;
b)
libro degli inventari;
c)
libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale;
d)
libro delle deliberazioni del Direttore generale.
2.
La Gestione sanitaria accentrata è obbligata alla tenuta dei libri contabili:
a)
libro giornale;
b)
libro inventari.
3.
Relativamente ai criteri, alle modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili, di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le norme di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per i libri sociali, di cui al comma 1, lettere c) e d), si applica l'articolo 2421, terzo comma, del codice civile. Laddove i libri di cui al comma 1 del presente articolo siano tenuti in modalità informatica, si applicano le norme di cui all'articolo 2215-bis del codice civile.
Art. 16
Piano dei conti
1.
La Regione adotta con proprio provvedimento un piano dei conti, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.
2.
Conformemente all'
articolo 27 del decreto legislativo n. 118 del 2011
, ciascuna voce del piano dei conti regionale deve essere univocamente associabile ad una sola voce dei modelli di rilevazione ministeriali SP o CE.

Art. 17
Contabilità analitica
1.
Le Aziende sanitarie si avvalgono di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e responsabilità per l'analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati.
2.
Il sistema di contabilità analitica evidenzia i valori relativi ai ricavi ed ai proventi, ai costi ed agli oneri dell'esercizio, con principale riferimento:
a)
ai servizi ed alle aree di attività dell'Azienda sanitaria;
b)
alla struttura organizzativa aziendale, articolata per centro di costo e per centro di responsabilità;
c)
ai livelli essenziali di assistenza.
3.
Il piano dei centri di costo e di responsabilità per la contabilità analitica è redatto dalla Regione ed è unico per le Aziende sanitarie. È lasciata facoltà alle singole Aziende sanitarie di avvalersi di un piano dei centri di costo e di responsabilità rispondente al modello organizzativo adottato, comunque riconducibile all'unico livello regionale.
4.
Il piano dei fattori produttivi è redatto dalla Regione, con possibilità di gestire ulteriori livelli di dettaglio a valenza aziendale, riconducibili all'unico livello regionale.