Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 2
Programmazione economico-finanziaria del Ssr
1.
La Regione indirizza la gestione economico-finanziaria del Ssr verso l'obiettivo della massima efficienza ed efficacia, verificando la rispondenza dei risultati di gestione rispetto alla programmazione sanitaria regionale e agli obiettivi di salute stabiliti dalla programmazione regionale.
2.
La Giunta regionale per ciascun anno:
a)
determina il fabbisogno finanziario del Ssr, necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza;
b)
effettua il riparto delle risorse disponibili da destinare al Ssr;
c)
emana direttive per la formazione dei bilanci da parte delle Aziende sanitarie, della Gestione sanitaria accentrata e del bilancio consolidato del Ssr;
d)
individua, anche in corso di esercizio di bilancio, le misure da porre in essere per assicurare l'equilibrio tra fabbisogno e risorse.