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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 27
1.
Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Il fabbisogno finanziario del Ssr e delle Aziende sanitarie necessario ad assicurare i livelli uniformi ed essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza è definito annualmente dalla Giunta regionale. La competente Commissione assembleare esprime parere sulla proposta annuale di finanziamento alle Aziende sanitarie e sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nel rispetto delle norme e dei vincoli disposti dalla legge in materia.".
2.
Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. Il bilancio preventivo economico, il Piano degli investimenti e il bilancio d'esercizio costituiscono gli strumenti contabili della programmazione economico-finanziaria e di rendicontazione delle Aziende sanitarie e ne documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza."
3.
Dopo il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2004 è inserito il seguente:
"2 bis La relazione sulla gestione del Direttore generale, a corredo del bilancio di esercizio, documenta il perseguimento degli obiettivi economico-finanziari e di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla programmazione sanitaria regionale e locale. I risultati organizzativi raggiunti in ordine agli obiettivi assegnati sono altresì illustrati nella relazione sulla performance ai sensi dell' articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Sito esterno (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 Sito esterno, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni). La Giunta regionale approva i bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione assembleare, e riferisce annualmente all'Assemblea legislativa sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni."

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