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Documento vigente: Testo Coordinato

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Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9

NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 3
Criteri di finanziamento del Ssr e dell'integrazione socio-sanitaria
1. La Regione finanzia le Aziende Unità sanitarie locali in relazione ai livelli essenziali di assistenza e in base alla popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo i principi di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale). Le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS sono finanziati in relazione alla loro produzione, tenendo altresì conto delle necessità di qualificare e quantificare le funzioni svolte. In relazione a funzioni sovra-aziendali attribuite dalla Regione, la Giunta regionale può assegnare alle Aziende Unità sanitarie locali e alle Aziende ospedaliero-universitarie specifici finanziamenti, da riconoscere con remunerazione aggiuntiva rispetto al finanziamento a quota capitaria o alla tariffa di produzione, ai sensi dell' articolo 8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
2. La Gestione sanitaria accentrata, quale centro di responsabilità interno all'assetto organizzativo regionale, gestisce direttamente una quota del finanziamento del Ssr in ottemperanza alle disposizioni contenute nel titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Sito esterno. La Giunta regionale con proprio atto ne definisce le modalità di organizzazione e la disciplina contabile.
3. Per il finanziamento di progetti specifici e di attività a supporto del Ssr, nell'ambito della Gestione sanitaria accentrata, è riservata una quota del finanziamento sanitario ordinario corrente. Tale quota è definita nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio, in coerenza con la programmazione annuale sanitaria. La Giunta regionale è autorizzata, con proprio atto, ad apportare le variazioni necessarie ad adeguare gli stanziamenti nei relativi capitoli di spesa, nel rispetto delle norme contabili vigenti.
4. Nell'ambito delle autorizzazioni disposte dalla legge di approvazione del bilancio sono definite le quote che la Regione destina al finanziamento aggiuntivo corrente per l'erogazione di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza, incluso il Fondo regionale per la non autosufficienza istituito dall' articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007).

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