Legge Regionale 16 luglio 2018, n. 9
NORME IN MATERIA DI FINANZIAMENTO, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE E GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1994, N. 50, E DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 27 DICEMBRE 1995, N. 61. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 12 luglio 2023, n. 7
Art. 4
(sostituita lettera a) comma 1 da art. 24 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)
Strumenti della programmazione
1.
Sono strumenti della programmazione pluriennale:
a)
il Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ;
b)
il Piano degli investimenti triennale.
2.
Il bilancio preventivo economico costituisce lo strumento di programmazione economico-finanziario annuale delle Aziende sanitarie e della Gestione sanitaria accentrata.