LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 del 27 luglio 2018
Capo III
Trasporti e viabilità
Art. 29
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è aggiunta la seguente:
"e bis) interventi per la sicurezza degli utenti.".
Art. 30
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola:
"privati,"
sono inserite le seguenti parole: "con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).".
Art. 31
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserita la seguente:
"e bis) contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.".
Art. 32
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.".
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 sono abrogati.
Art. 33
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole:
"i quali"
sono sostituite dalle seguenti: "con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, che".
Art. 34
Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998
1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b bis) attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico;
b ter) realizzare maggiori controlli e attuare nuovi provvedimenti atti a contrastare il mancato pagamento delle tariffe del trasporto pubblico.".
2.
Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.".
3. L'articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
Art. 35
Modifiche all'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Al comma 3 dell'articolo 167 bis della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) le parole
"Comunità montane e alle forme associative dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "Unioni di Comuni".
2.
Il comma 4 bis dell'articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4 bis. La Regione è altresì autorizzata ad assegnare alla Città metropolitana di Bologna e alle Province fondi per la realizzazione di interventi sulla viabilità inseriti in provvedimenti di programmazione negoziata di cui alla legge regionale 20 aprile 2018, n. 5 (Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali) ovvero per interventi sulla viabilità provinciale oggetto di cofinanziamento da parte di organismi di diritto pubblico o soggetti privati da disciplinare mediante convenzione, approvata dalla Giunta regionale.".