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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

BOLLETTINO UFFICIALE n. 232 del 27 luglio 2018

Capo VI
Disposizioni tributarie e finali
Art. 48
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:
"Art. 9 bis
Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile
1. Per rendere più efficace l'azione amministrativa di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni statali e altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
2. La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma 1, oltre a perseguire la correttezza e l'equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all'impiego delle maggiori risorse recuperate.".
Art. 49
Norma transitoria per l'applicazione dell'articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 2008
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 21 quater della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza di cui al medesimo articolo 21 quater.
Art. 50
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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