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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

Art. 3
1.
Dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Subconcessione
1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:
a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.
2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;
b) l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.
3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.
4. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.".

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