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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 5
1.
Alla lettera d) del comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo le parole
"a terzi"
sono aggiunte le seguenti:
", senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione".
"Art. 5
Informazione al consumatore
1. Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.
2. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 Sito esterno (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell' articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 Sito esterno), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all'esterno o all'interno dei locali di vendita nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all' articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 Sito esterno (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 Sito esterno (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell' articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 Sito esterno <<Legge di delegazione europea 2015>>), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.".
"Art. 5
Competenze della Regione
1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:
a) iniziative d'informazione di cui all' articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991 Sito esterno;
b) corsi di aggiornamento o formazione di cui all' articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991 Sito esterno;
c) piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2. La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.
3. La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
4. Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.".
"Art. 5
Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1. Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2. Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3. Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
a) la tipologia dell'attività svolta;
b) le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
c) la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
d) la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
e) il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
4. Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.".

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