LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo II
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
Sezione I
Cultura, turismo e commercio
Art. 13
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Inserimento dell'
articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994
abrogato
Art. 14
Modifiche all'
articolo 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008
1.
Al comma 2 dell'
articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo:
"Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi.".
Art. 15
(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 27 dicembre 2018, n, 24)
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del
patrimonio della "Fondazione Teatro Comunale di Bologna", della quale è socio ai sensi del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00.
Art. 16
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente:
"e bis)
la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 17
Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1.
Ai fini dell'applicazione dell'
articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), limitatamente all'anno 2018 sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a)
coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'
articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b)
i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.
Sezione II
Sviluppo economico
Art. 18
Interventi a favore del credito alle imprese
1.
Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'intervento del fondo di garanzia di cui all'
articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla controgaranzia delle garanzie emesse dai Consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell'
articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2.
La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.
Art. 19
Modifiche all'
articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2014
Il comma 1 dell'
articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'
articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).".
Art. 20
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Il comma 2 dell'
articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:
"2.
Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.".
Art. 21
Abrogazione dell'
articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'
articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.
Art. 22
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
I commi 2 e 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.
Art. 23
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.
2.
La lettera c) del comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.
3.
Il comma 3 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"3.
La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).".
4.
I commi 4, 5 e 6 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.
Art. 24
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Informazione al consumatore
1.
Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'
articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 ), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all'esterno o all'interno dei locali di vendita nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all'
articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).
3.
Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'
articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 <<Legge di delegazione europea 2015>>), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.".
Art. 25
Sostituzione dell'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Valorizzazione
1.
La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi
della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.
2.
In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.
3.
La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.
4.
Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.".
Art. 26
Inserimento dell'
articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Regolamento
1.
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:
a)
l'utilizzo delle denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato" e "panificio" per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b)
le modalità, omogenee sull'intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 5;
c)
gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d)
i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 4.
2.
Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.".
Art. 27
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Al comma 2 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
le lettere c) e d) sono abrogate;
2.
Il comma 3 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"3.
In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'
articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).".
Art. 28
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Al comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole
"ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle seguenti:
", qualora non abbiano già provveduto".
2.
Il comma 2 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.