LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalità
1.
In coerenza con il
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2017) in collegamento con la legge di assestamento del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020.
Capo I
Ambiente e territorio
Art. 2
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988
1.
La lettera a) del comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) è sostituita dalla seguente:
"a)
esercitare direttamente l'attività per cui è rilasciata la concessione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 bis;".
Art. 3
Inserimento dell'
articolo 8 bis della legge regionale n. 32 del 1988
1.
Dopo l'
articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Subconcessione
1.
Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:
a)
a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
b)
a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.
2.
La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a)
il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;
b)
l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.
3.
Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.
4.
Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.".
Art. 4
Sostituzione dell'
articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Misure di conservazione
1.
La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'
articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , sentiti i rispettivi enti di gestione.
2.
L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:
a)
dell'atto in corso di approvazione;
b)
del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
c)
del responsabile del procedimento.
3.
L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
4.
L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.
5.
Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.
6.
Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 . Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.
7.
La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
8.
Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'
articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.
9.
Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.
10.
Resta ferma l'applicazione dell'
articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l'approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.".
Art. 5
Modifiche all'
articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2004
1.
Alla lettera d) del comma 2 dell'
articolo 19 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) dopo le parole
"a terzi"
sono aggiunte le seguenti:
", senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, emanata sulla base di direttiva della Giunta regionale che ne preveda i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione".
Art. 6
Modifiche all'
articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'
articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), le parole
"agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali"
sono sostituite dalle seguenti:
"agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali".
2.
Il comma 1 bis dell'
articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1 bis.
La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell'Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.".
Art. 7
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2007
1.
Il comma 10 dell'
articolo 3 della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) è sostituito dai seguenti:
"10.
Nel caso di infrastrutture ad uso pubblico, esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni, che occupano aree del demanio idrico in assenza del relativo titolo concessorio, l'ente pubblico o il soggetto gestore dell'infrastruttura è tenuto a presentare istanza di regolarizzazione dell'occupazione. Qualora l'istanza non consegua ad accertamento dell'autorità competente non si procede alla comminazione della sanzione e il richiedente può mantenere l'occupazione sino al termine del procedimento attivato, fatta salva la possibilità di esenzione dal pagamento dello stesso con particolare riferimento alle infrastrutture ad uso pubblico.
10 bis.
Nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.".
Art. 8
Modifiche all'
articolo 51 della legge regionale n. 24 del 2009
1.
Il comma 2 dell'
articolo 51 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012) è sostituito dal seguente:
"2.
La quantificazione dell'indennizzo per utilizzo senza titolo del demanio idrico è effettuata in relazione all'entità della violazione e al tipo di utilizzo, in base al canone previsto dalla normativa vigente, con una maggiorazione pari al 100 per cento per ogni annualità di utilizzo senza titolo.".
Art. 9
Adesione alla Fondazione Symbola
1.
Al fine di perseguire la promozione della qualità come modello di riferimento nei processi di sviluppo, la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata ad aderire a "Symbola - Fondazione per le qualità italiane" che ha tra le proprie finalità statutarie l'analisi e la rappresentazione delle qualità italiane mediante la creazione di reti di rapporti culturali, scientifici, istituzionali, territoriali ed economici.
2.
L'adesione della Regione alla Fondazione è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni:
a)
che lo statuto e le iniziative della Fondazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b)
che la Fondazione non persegua fini di lucro.
3.
La Regione aderisce alla Fondazione quale componente sostenitore e, a tale fine, è autorizzata a corrispondere alla Fondazione una quota di adesione pari a 25.000,00 euro per il primo anno e pari a 10.000, 00 euro per gli anni successivi, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.
4.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 per gli esercizi finanziari 2018-2020 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.
5.
Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2001 .
6.
Il presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione alla Fondazione e ad esercitare i diritti connessi.
Art. 10
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2014
abrogato
Art. 11
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio) le parole
"non inferiore al 20 per cento"
sono sostituite dalle seguenti:
"non inferiore al 35 per cento".
Art. 12
Modifiche all'
articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Al comma 3 dell'
articolo 34 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
", scomputando l'intero valore delle aree dal contributo di costruzione dovuto"
sono soppresse.
Capo II
Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa
Sezione I
Cultura, turismo e commercio
Art. 13
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Inserimento dell'
articolo 5 bis della legge regionale n. 37 del 1994
abrogato
Art. 14
Modifiche all'
articolo 33 bis della legge regionale n. 14 del 2008
1.
Al comma 2 dell'
articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), è aggiunto il seguente periodo:
"Associazioni di Comuni capoluogo possono presentare progetti di valenza regionale nell'ambito dei medesimi programmi.".
Art. 15
(modificato comma 1 da art. 9 L.R. 27 dicembre 2018, n, 24)
Fondazione Teatro Comunale di Bologna
1.
La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare all'aumento del
patrimonio della "Fondazione Teatro Comunale di Bologna", della quale è socio ai sensi del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizione per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato) mediante il conferimento di beni, per il valore di euro 3.100.000,00.
Art. 16
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 17 del 2002
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna) è aggiunta la seguente:
"e bis)
la misura dei contributi concedibili, in caso di attivazione di programmi straordinari di intervento cofinanziati dallo Stato, riguardanti beni di proprietà pubblica o nella disponibilità pubblica, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".
Art. 17
Norme transitorie in materia di commercio in forma hobbistica su aree pubbliche
1.
Ai fini dell'applicazione dell'
articolo 7 bis della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ), limitatamente all'anno 2018 sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a)
coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi dell'
articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale n. 12 del 1999 negli anni dal 2013 al 2017 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b)
i tesserini rilasciati nell'anno 2017 conservano efficacia per tutto l'anno 2018, fino alla completa vidimazione degli spazi.
Sezione II
Sviluppo economico
Art. 18
Interventi a favore del credito alle imprese
1.
Al fine di facilitare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese (PMI), previa istituzione di un apposito fondo regionale di garanzia, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per limitare nel territorio della Regione Emilia-Romagna l'intervento del fondo di garanzia di cui all'
articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), alla controgaranzia delle garanzie emesse dai Consorzi di garanzia fidi, ai sensi dell'
articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2.
La limitazione dell'intervento del fondo di garanzia di cui al comma 1 è richiesta per i finanziamenti di importo fino a euro 100.000,00.
Art. 19
Modifiche all'
articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2014
Il comma 1 dell'
articolo 14 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine di favorire il ricorso al credito delle imprese, la Regione sostiene i soggetti che operano a supporto del sistema produttivo regionale, iscritti al vigente elenco degli intermediari finanziari vigilati ai sensi dell'
articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nonché i Confidi accreditati a richiedere la controgaranzia del fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'
articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 96, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).".
Art. 20
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Il comma 2 dell'
articolo 1 della legge regionale 17 novembre 2017, n. 21 (Norme in materia di produzione e vendita del pane e dei prodotti da forno e per la loro valorizzazione) è sostituito dal seguente:
"2.
Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.".
Art. 21
Abrogazione dell'
articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'
articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.
Art. 22
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
I commi 2 e 3 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.
Art. 23
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.
2.
La lettera c) del comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.
3.
Il comma 3 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"3.
La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).".
4.
I commi 4, 5 e 6 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.
Art. 24
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Informazione al consumatore
1.
Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.
2.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'
articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 ), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all'esterno o all'interno dei locali di vendita nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all'
articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).
3.
Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'
articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 <<Legge di delegazione europea 2015>>), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.".
Art. 25
Sostituzione dell'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Valorizzazione
1.
La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi
della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.
2.
In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.
3.
La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.
4.
Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.".
Art. 26
Inserimento dell'
articolo 6 bis della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2017 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Regolamento
1.
La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:
a)
l'utilizzo delle denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato" e "panificio" per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b)
le modalità, omogenee sull'intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 5;
c)
gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d)
i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 4.
2.
Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.".
Art. 27
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Al comma 2 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
le lettere c) e d) sono abrogate;
2.
Il comma 3 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"3.
In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'
articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'
articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).".
Art. 28
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
Al comma 1 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017, le parole
"ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese"
sono sostituite dalle seguenti:
", qualora non abbiano già provveduto".
2.
Il comma 2 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2017 è abrogato.
Capo III
Trasporti e viabilità
Art. 29
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è aggiunta la seguente:
"e bis)
interventi per la sicurezza degli utenti.".
Art. 30
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Al comma 1 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola:
"privati,"
sono inserite le seguenti parole:
"con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).".
Art. 31
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserita la seguente:
"e bis)
contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.".
Art. 32
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Il comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1.
La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.".
2.
I commi 2, 3 e 4 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 sono abrogati.
Art. 33
Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Al comma 2 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole:
"i quali"
sono sostituite dalle seguenti:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, che".
Art. 34
Modifiche alla
legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 1 dell'
articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b bis)
attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico;
b ter)
realizzare maggiori controlli e attuare nuovi provvedimenti atti a contrastare il mancato pagamento delle tariffe del trasporto pubblico.".
2.
Il comma 3 dell'
articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3.
La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.".
3.
L'
articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
Art. 35
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999
abrogato
Capo IV
Assistenza alla persona
Art. 36
Segnalazione certificata di inizio attività di case famiglia, appartamenti protetti, gruppi appartamento per anziani e disabili
1.
Sono strutture a bassa intensità assistenziale per anziani e disabili quelle capaci di accogliere fino ad un massimo di sei utenti, appartenenti alle seguenti tipologie:
a)
case famiglia per anziani o disabili;
b)
appartamenti protetti per anziani o disabili;
c)
gruppi appartamento per anziani o disabili.
2.
Dette strutture devono possedere i requisiti stabiliti in conformità alla
legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nonché i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione.
3.
Le attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili sono avviate con segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Il soggetto gestore non può iniziare l'attività prima della data di presentazione della SCIA all'amministrazione comunale competente.
4.
Non può esercitare attività di gestione di case famiglia, appartamenti protetti e gruppi appartamento per anziani e disabili, chiunque:
a)
sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
b)
abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c)
abbia riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo V, VI, IX, XI, XII, XIII del codice penale;
d)
sia sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136 ), ovvero a misure di sicurezza.
5.
Il divieto di cui al comma 4 permane per la durata di cinque anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o, nel caso si sia estinta in altro modo, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
6.
La SCIA di cui al comma 3 è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), e l'amministrazione comunale competente accerta il ricorrere dei presupposti oggettivi e il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai commi 2 e 4 del presente articolo. L'accertata carenza dei medesimi determina l'adozione dei provvedimenti di cui all'
articolo 19 della legge n. 241 del 1990 . La perdita dei requisiti soggettivi di cui al comma 4 determina la decadenza della SCIA.
7.
Non rientrano nella disciplina del presente articolo le strutture definite case famiglia "multiutenza" rivolte a bambini adolescenti o adulti in difficoltà e le altre comunità di tipo familiare per minori definite dalle direttive della Giunta regionale.
Capo V
Disposizioni per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina e per il benessere animale
Art. 37
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
Al comma 2 dell'
articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina) le parole
"le Province,"
sono soppresse.
Art. 38
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Competenze della Regione
1.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:
a)
iniziative d'informazione di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991 ;
b)
corsi di aggiornamento o formazione di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991 ;
c)
piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2.
La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.
3.
La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
4.
Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.".
Art. 39
Modifiche all'
articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
Al comma 1 dell'
articolo 13 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole
", con il coordinamento delle Province,"
sono soppresse.
Art. 40
Modifiche all'
articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
Al comma 3 dell'
articolo 14 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole
"dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (ENPA), formalmente riconosciute in tale qualifica, formati tramite i corsi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3"
sono sostituite dalle parole
"formate ai sensi dell'articolo 27."
Art. 41
Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
Il comma 3 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"3.
L'azione dei Comuni è coordinata dalla Regione acquisito il parere del Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. A tal fine la Regione:
a)
valuta le esigenze strutturali ed organizzative sul territorio ed indica gli interventi necessari;
b)
definisce le modalità di compartecipazione dei Comuni per la realizzazione, il risanamento e la gestione integrata, su base provinciale, delle strutture di ricovero per cani e gatti;
c)
propone ai Comuni la definizione delle modalità di funzionamento delle strutture di ricovero, con particolare riguardo alle procedure di adozione da parte di eventuali richiedenti, alle tariffe, alle contribuzioni, alla gestione amministrativa delle strutture, alla garanzia dell'assistenza veterinaria.".
Art. 42
Sostituzione dell'
articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
L'
articolo 27 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 27
Aggiornamento e formazione
1.
I Comuni, le Aziende Unità sanitarie locali e le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con il coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e custodia dei cani e per il personale volontario di cui all'articolo 14.".
Art. 43
Modifiche all'
articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
Nel comma 1 all'
articolo 31 della legge regionale n. 27 del 2000 le parole
", le Province"
sono soppresse.
Art. 44
Abrogazione di disposizioni
della legge regionale n. 27 del 2000
1.
L'
articolo 3 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.
2.
La lettera g) del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogata.
3.
Il comma 2 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.
4.
L'
articolo 25 della legge regionale n. 27 del 2000 è abrogato.
Art. 45
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Attività di commercio, allevamento, addestramento e custodia di animali di affezione
1.
Per attività connesse al commercio di animali di affezione si intendono le attività economiche, quali gli allevamenti, la vendita di animali, le pensioni per animali, la toelettatura e l'addestramento. Sono esclusi da tale definizione le strutture veterinarie pubbliche e private.
2.
Per "allevamento di cani e gatti" si intende la detenzione di cani e di gatti in numero pari o superiore a tre fattrici o dieci cuccioli l'anno. Se tale attività è svolta fini di lucro rientra nelle attività di cui al comma 1 ed è soggetta a quanto previsto nel comma 3. Se tale attività è svolta a fini amatoriali e non a fini di lucro, chi la esercita deve presentare una dichiarazione presso i Servizi veterinari delle Aziende Usl competenti per territorio. Per le altre specie di animali di affezione, per "attività di allevamento" si intendono esclusivamente quelle esercitate a fini di lucro.
3.
Chi esercita le attività economiche di cui al comma 1, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate da estinzione del 3 marzo 1973) per il commercio e l'allevamento di animali esotici, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per il territorio in cui ha sede l'attività allegando la scheda tecnica e relativa planimetria dei locali e indicando:
a)
la tipologia dell'attività svolta;
b)
le specie che possono essere ospitate presso la struttura;
c)
la conformità della struttura a quanto prescritto negli atti della Giunta regionale;
d)
la descrizione delle attrezzature utilizzate per l'esercizio delle attività;
e)
il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di qualificata formazione sul benessere animale; detta formazione è ottenuta mediante la partecipazione a specifici percorsi formativi che abbiano i contenuti individuati in apposito atto della Giunta regionale.
4.
Il titolare dell'attività di cui al comma 1, ad esclusione dell'attività di toelettatura, esercitate per cani, gatti e furetti è tenuto ad aggiornare un registro di carico e scarico in cui figuri anche l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
5.
Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.".
Art. 46
Abrogazione dell'
articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005
1.
L'
articolo 8 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.
Art. 47
Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005
1.
Il comma 1 dell'
articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 è abrogato.
2.
Al comma 2 dell'
articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2005 le parole
"dalle Province"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla Regione".
Capo VI
Disposizioni tributarie e finali
Art. 48
Inserimento dell'
articolo 9 bis della legge regionale n. 15 del 2012
1.
Dopo l'
articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali) è inserito il seguente:
"Art. 9 bis
Accordi tra enti per una migliore gestione della fiscalità dell'automobile
1.
Per rendere più efficace l'azione amministrativa di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, la Regione può stipulare accordi o intese con Enti Locali, Amministrazioni statali e altri enti pubblici, aventi ad oggetto lo scambio di informazioni inerenti il parco auto del territorio regionale, nonché la realizzazione di progetti operativi, anche in via sperimentale, finalizzati alla creazione di banche dati integrate, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
2.
La cooperazione tra i soggetti interessati alle finalità di cui al comma 1, oltre a perseguire la correttezza e l'equità nella gestione dei tributi, si prefigge altresì lo scopo di migliorare il rapporto con il contribuente sia sotto il profilo della comunicazione che sotto il profilo della sicurezza stradale conseguente all'impiego delle maggiori risorse recuperate.".
Art. 49
Norma transitoria per l'applicazione dell'
articolo 21 quater della legge regionale n. 16 del 2008
1.
In sede di prima applicazione dell'
articolo 21 quater della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), per l'anno 2018, la Giunta regionale approva un piano annuale per l'attuazione degli interventi di propria competenza di cui al medesimo articolo 21 quater.
Art. 50
Entrata in vigore
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).