LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 23
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017
1.
L'ultimo periodo del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppresso.
2.
La lettera c) del comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è soppressa.
3.
Il comma 3 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"3.
La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla
legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla
legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).".
4.
I commi 4, 5 e 6 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2017 sono abrogati.