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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n, 24

Art. 27
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2;";
b) le lettere c) e d) sono abrogate;
c)
alla lettera e) le parole "
o di sua inottemperanza all'obbligo formativo o all'aggiornamento professionale"
sono soppresse.
2.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 21 del 2017 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).".

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