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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 3
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:
"Art. 8 bis
Subconcessione
1. Previa autorizzazione dell'autorità competente e nell'ambito della durata della concessione, il concessionario può subconcedere in tutto o in parte l'attività di coltivazione oggetto della stessa:
a) a un altro soggetto economico, nell'ambito di un contratto di affitto di ramo di azienda riguardante l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata, per la durata corrispondente a quella del contratto di affitto;
b) a un soggetto controllato che eserciti l'attività per la quale la concessione è stata rilasciata nell'ambito di un assetto organizzativo multilivello o di gruppo.
2. La subconcessione è autorizzata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il subconcessionario deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti tecnici ed economici necessari per il rilascio della concessione; il possesso dei requisiti tecnici ed economici può essere soddisfatto anche avvalendosi dei requisiti del concessionario, in base ad apposito impegno espresso da quest'ultimo nell'atto di sub-concessione;
b) l'utilizzo delle acque da parte del subconcessionario deve avvenire nel rispetto dell'articolo 26 della presente legge.
3. Il subconcessionario assume gli obblighi previsti dalla normativa in materia e dall'atto di concessione relativi alle prescrizioni per l'esercizio dell'attività di coltivazione, nonché l'obbligo di corrispondere i diritti proporzionali di cui all'articolo 16 e il canone di cui all'articolo 16 bis della presente legge, fermo restando che il concessionario è obbligato solidalmente con il subconcessionario nei confronti dell'amministrazione alla quale sono dovuti tali oneri.
4. Gli Enti locali territoriali e loro consorzi nonché le società a maggioranza di capitale pubblico possono subconcedere a terzi l'attività, previa autorizzazione della autorità competente.".
"Art. 3
Misure di conservazione
1. La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno, sentiti i rispettivi enti di gestione.
2. L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:
a) dell'atto in corso di approvazione;
b) del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
c) del responsabile del procedimento.
3. L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
4. L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.
5. Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.
6. Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell' articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno. Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.
7. La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
8. Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 Sito esterno e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.
9. Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.
10. Resta ferma l'applicazione dell' articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l'approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.".

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