LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 38
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 27 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Competenze della Regione
1.
La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nell'applicazione della presente legge e, in particolare, in relazione a:
a)
iniziative d'informazione di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera a), della legge n. 281 del 1991 ;
b)
corsi di aggiornamento o formazione di cui all'
articolo 3, comma 4, lettera b), della legge n. 281 del 1991 ;
c)
piani di risanamento, costruzione e gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, ai sensi degli articoli 19 e 20.
2.
La Regione provvede alla realizzazione di un sistema informatizzato di anagrafe canina regionale, consistente nel registro della popolazione canina presente sul territorio regionale, mediante la raccolta e la gestione informatizzata dei dati provenienti dalle anagrafi canine locali. La Regione elabora, altresì, il piano operativo di prevenzione del randagismo, degli interventi di sterilizzazione ovvero di altre iniziative volte a prevenire il fenomeno del randagismo.
3.
La Regione istituisce, senza oneri a carico del bilancio regionale, il Tavolo regionale per la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo. Il Tavolo ha funzione consultiva relativamente ai provvedimenti riguardanti gli animali d'affezione. Esso è presieduto dall'assessore regionale competente ed è composto dai rappresentanti delle Aziende USL, da una rappresentanza dei Comuni della Regione sedi di struttura per il ricovero e la custodia di cani e gatti che garantisca la presenza di almeno un Comune per Provincia, e delle associazioni zoofile e animaliste. Con delibera della Giunta regionale sono definite la composizione del Tavolo e le modalità del suo funzionamento. Il Tavolo dovrà comunque riunirsi almeno una volta all'anno in seduta plenaria.
4.
Il Tavolo regionale è inoltre interpellato in via consultiva dalla Regione relativamente ad ogni provvedimento riguardante gli animali da affezione.".