Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 234 del 30 luglio 2018

Art. 12
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 13
Funzioni di polizia locale
1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.
4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.
5. Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla Commissione assembleare competente a cadenza annuale.".

Espandi Indice