LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 234 del 30 luglio 2018
Art. 29
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.
2 ter. La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di merchandising promozionale della polizia locale.".