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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 234 del 30 luglio 2018

Art. 30
1.
Dopo l'articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 19 bis
Strumenti di autotutela
1. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.
4. I comandi possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.
5. Gli Enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti.".

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