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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato12/07/2023
3. Testo Coordinato13/04/2023
4. Testo Coordinato03/08/2022
5. Testo Coordinato20/05/2021
6. Testo Coordinato29/12/2020
7. Testo Coordinato21/12/2017
8. Testo Coordinato23/06/2017
9. Testo Coordinato16/07/2015
10. Testo Coordinato20/12/2013
11. Testo Originale30/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2018

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 234 del 30 luglio 2018

Art. 8
1.
Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.".
2. I commi 4, 5 e 5 bis dell'articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.

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