Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/08/2022 | ||
2. | 30/07/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17"Art. 12
Funzioni della Regione
1.
La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'
articolo 118, comma primo, della Costituzione , esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2.
La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a)
sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
b)
criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c)
formazione e aggiornamento professionale;
d)
promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;
e)
modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;
f)
esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.
3.
La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonché sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4.
La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.".
Art. 12
Introduzione dell'
articolo 13 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l'
articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 13
Funzioni di polizia locale
1.
Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
2.
Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
a)
attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
b)
attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
c)
attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
d)
attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
e)
attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
f)
attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
g)
attività ausiliarie di pubblica sicurezza.
3.
Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.
4.
Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:
a)
l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b)
i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.
5.
Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla Commissione assembleare competente a cadenza annuale.".