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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Originale30/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

"Art. 14
Corpi di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale. Nel caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo svolgimento del servizio basato sui criteri di adeguata copertura territoriale di ciascuno dei Comuni che ha costituito il corpo intercomunale.
2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell'articolo 13 bis, i corpi di polizia locale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;
c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.
4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.
5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.
6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.
7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti.
8. I corpi di polizia locale già riconosciti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra Enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.
9. La Regione promuove la composizione di situazioni conflittuali tra Enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la stabilità dei corpi di polizia locale conformi alla presente legge nonché la permanenza nella gestione associata dei Comuni aderenti.".
Art. 14
1.
L' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Interventi e contributi regionali
1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.
2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di Comuni;
c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.".

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