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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Originale30/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

"Art. 15
Interventi e contributi regionali
1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.
2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di Comuni;
c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.".
Art. 15
1.
Dopo l' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis
Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.".

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