Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/08/2022 | ||
2. | 30/07/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 16
Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
La rubrica dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale".
2.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"1 bis
. Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis.".
3.
Il comma 3 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3.
Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.".
4.
Al comma 4 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"di prossimità e adeguatezza."
sono sostituite dalle seguenti:
"della polizia di comunità.".
5.
Al comma 5 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale".
6.
Al comma 6 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"occasionalmente"
è sostituita dalle seguenti:
"in situazioni eccezionali".
7.
Dopo il comma 6 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"6.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'
articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 .".
8.
Dopo il comma 6 bis dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"6 ter.
Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei propri addetti.".