Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 30/07/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 03/08/2022
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 16
Modifiche all'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
La rubrica dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale".
2.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"1 bis
. Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis.".
3.
Il comma 3 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3.
Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.".
4.
Al comma 4 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"di prossimità e adeguatezza."
sono sostituite dalle seguenti:
"della polizia di comunità.".
5.
Al comma 5 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale".
6.
Al comma 6 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"occasionalmente"
è sostituita dalle seguenti:
"in situazioni eccezionali".
7.
Dopo il comma 6 dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"6.
Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'
articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008
.".

8.
Dopo il comma 6 bis dell'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"6 ter.
Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei propri addetti.".