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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Originale30/07/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

Art. 3
1.
La lettera b) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli Enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;".
2.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunta la seguente:
"c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'articolo 17 septies, comma 5.".
3.
La lettera d) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini.".
4.
La lettera e) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;".
5.
Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo le parole:
"dei Comuni capoluogo"
sono inserite le seguenti:
"e dai presidenti delle Province,"
; la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale"
; e le parole
", e dai presidenti delle Province"
sono soppresse.

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