Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 03/08/2022 | ||
2. | 30/07/2018 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023
LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17"Art. 8
Utilizzazione del volontariato
1.
L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'
articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2.
I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a)
operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;
b)
non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c)
abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;
d)
siano adeguatamente assicurati.
3.
Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all'
articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4.
La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.".
Art. 8
Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Il comma 3 dell'
articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3.
Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione , tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.".
2.
I commi 4, 5 e 5 bis dell'
articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.