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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11

L.R. 28 dicembre 2023, n. 17

L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Nella legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza), alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2, dopo le parole
"l'educazione alla convivenza"
sono inserite le seguenti
"e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano".
2.
Alla lettera a) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003, dopo le parole:
"(Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali),"
sono inserite le seguenti:
"alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate),".
3.
La lettera b) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"b) di riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio);".
4.
La lettera c bis) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);";
5.
La lettera g) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"g) di sicurezza e regolarità del lavoro, anche in riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché di contrasto all'abusivismo.".
6.
Alla lettera h) del comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole:
"di prevenzione esercitata dalle aziende sanitarie locali e dall'agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti:
"di prevenzione esercitata dalle Aziende Unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
Art. 2
1.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 2 bis
Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale
1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, come definito dall'articolo 11 bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:
a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;
b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;
c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;
d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;
e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.".
Art. 3
1.
La lettera b) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli Enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;".
2.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunta la seguente:
"c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'articolo 17 septies, comma 5.".
3.
La lettera d) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini.".
4.
La lettera e) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;".
5.
Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 dopo le parole:
"dei Comuni capoluogo"
sono inserite le seguenti:
"e dai presidenti delle Province,"
; la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale"
; e le parole
", e dai presidenti delle Province"
sono soppresse.
Art. 4
1.
Al comma 2 dell' articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
" legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)"
sono sostituite dalle seguenti:
" legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 Sito esterno - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26))".
Art. 5
1.
L' articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Utilizzazione del volontariato
1. L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall' articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:
a) operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;
b) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
c) abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;
d) siano adeguatamente assicurati.
3. Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all' articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Sito esterno (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Sito esterno, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
4. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.".
Art. 6
1.
L' articolo 9 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Referenti per la sicurezza - Street Tutor
1. I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 Sito esterno (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.
2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.
3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all' articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 Sito esterno si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.".
Art. 7
Introduzione della partizione sezione I del capo III della legge regionale n. 24 del 2003
1.
All'inizio del Capo III della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:
"Sezione I
Funzioni e organizzazione della polizia locale".
Art. 8
1.
Il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.".
2. I commi 4, 5 e 5 bis dell' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 sono abrogati.
Art. 9
1.
Dopo l' articolo 11 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 11 bis
Polizia locale di comunità. Principi
1. La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo di un sistema di polizia locale ispirato a un modello di polizia di comunità che valorizzi le tipicità e le migliori esperienze del nostro territorio.
2. Il modello di polizia di comunità della Regione Emilia-Romagna si fonda sui seguenti principi:
a) collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni presenti nelle comunità;
b) orientamento al cittadino, valorizzando la conoscenza della realtà locale e il ruolo di riferimento degli addetti di polizia locale;
c) approccio alla risoluzione dei problemi della comunità, promuovendo l'assunzione di responsabilità da parte degli addetti di polizia locale e la loro autonomia decisionale.
3. A tal fine, la Regione promuove strategie organizzative di supporto all'uso sistematico delle partnership locali e metodologie di lavoro fondate su tecniche di problem-solving, per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che minano la sicurezza locale, dall'insicurezza diffusa, al disordine urbano, fino alla criminalità.
4. Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate:
a) alla raccolta, all'identificazione e all'analisi dei problemi esistenti sul territorio, per la predisposizione di strategie ed azioni volte a fornire risposte efficaci;
b) al decentramento dell'erogazione dei servizi da integrare nelle comunità locali di riferimento e all'accentramento delle funzioni di supporto e di coordinamento, con un utilizzo razionale delle specializzazioni finalizzato alla risoluzione dei problemi della comunità;
c) alla promozione del lavoro di squadra sia interno al comando che esterno;
d) alla trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale con l'uso di strumenti, compresi i social network, che permettano alla comunità di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate;
e) alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificità e delle eccellenze sviluppate.".
Art. 10
1.
L' articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 12
Funzioni della Regione
1. La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell' articolo 118, comma primo, della Costituzione Sito esterno, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.
2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:
a) sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;
e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;
f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.
3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonché sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno (Istituzione del servizio sanitario nazionale).
4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.".
Art. 11
1.
Alla fine del comma 2 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole:
"e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche".
2.
Il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:
a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.".
3.
Dopo il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.".
Art. 12
1.
Dopo l' articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 13
Funzioni di polizia locale
1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:
a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quando previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.
4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.
5. Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla Commissione assembleare competente a cadenza annuale.".
Art. 13
1.
L' articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Corpi di polizia locale
1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale. Nel caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo svolgimento del servizio basato sui criteri di adeguata copertura territoriale di ciascuno dei Comuni che ha costituito il corpo intercomunale.
2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell'articolo 13 bis, i corpi di polizia locale:
a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;
c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.
4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.
5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.
6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.
7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti.
8. I corpi di polizia locale già riconosciti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra Enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.
9. La Regione promuove la composizione di situazioni conflittuali tra Enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la stabilità dei corpi di polizia locale conformi alla presente legge nonché la permanenza nella gestione associata dei Comuni aderenti.".
Art. 14
1.
L' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 15
Interventi e contributi regionali
1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.
2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di Comuni;
c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.
3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.
4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di polizia locale.".
Art. 15
1.
Dopo l' articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 15 bis
Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale
1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.".
Art. 16
1.
La rubrica dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale".
2.
Dopo il comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"1 bis . Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis.".
3.
Il comma 3 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.".
4.
Al comma 4 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"di prossimità e adeguatezza."
sono sostituite dalle seguenti:
"della polizia di comunità.".
5.
Al comma 5 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale".
6.
Al comma 6 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"occasionalmente"
è sostituita dalle seguenti:
"in situazioni eccezionali".
7.
Dopo il comma 6 dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"6. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell' articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008 Sito esterno.".
8.
Dopo il comma 6 bis dell' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"6 ter. Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei propri addetti.".
Art. 17
1.
Dopo l' articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 16 bis
Corso-concorso unico
1. Nel rispetto dei principi di cui all' articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 18.
2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.
3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale.
4. Per l'ammissione alla procedura selettiva è previsto un contributo per la copertura delle spese della procedura, il cui importo, compreso tra 10 e 15 euro, è definito nel bando. Le spese per il percorso formativo sono ripartite tra gli Enti locali di cui al comma 1, il candidato ammesso, tramite versamento alla Scuola interregionale di polizia locale di una quota di partecipazione non superiore a 1000 euro e la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 18 quinquies. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.".
Art. 18
1.
Il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
3. La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.".
2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 bis. Il comandante assume lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante risponde funzionalmente all'organo che nel Comune o negli altri Enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall' articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 Sito esterno (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).".
3.
Dopo il comma 3 bis dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 ter. Il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.".
4.
Al comma 4 bis dell' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale".
Art. 19
1.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 bis
Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale
1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.
3. Gli Enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.".
Art. 20
Introduzione della partizione sezione II del capo III della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:
"Sezione II
Collaborazioni".
Art. 21
1.
Dopo l' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 ter
Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale
1. La Regione promuove e realizza un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale, denominato Archivio regionale delle competenze di polizia locale (MARCoPoLo-ER).
2. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è a disposizione degli Enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi.
3. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.".
Art. 22
1.
Dopo l' articolo 17 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 quater
Collaborazioni tra strutture di polizia locale
1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'articolo 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli Enti locali una modulistica uniforme.".
Art. 23
1.
Dopo l' articolo 17 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 quinquies
Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze
1. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.
3 La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.".
Art. 24
1.
Dopo l' articolo 17 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 sexies
Accordi per l'interscambio operativo
1. La Regione promuove accordi con le competenti autorità statali per favorire l'interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un più efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.".
Art. 25
1.
Dopo l' articolo 17 sexies della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 septies
Attività di collaborazione con soggetti privati
1. Gli Enti locali possono avvalersi, ai sensi degli articoli 8 e 10, della collaborazione di volontari e di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale. Il loro utilizzo è volto a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.
2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle funzioni di polizia locale svolte dagli addetti, in particolare nelle attività:
a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali;
b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile;
c) di educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole dello spazio pubblico e dei beni della collettività;
d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;
e) di assistenza e informazione alla cittadinanza durante le fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi e situazioni in cui tali attività sono utili;
f) altre attività contemplate dalla normativa specifica di settore in tema di tutela ambientale e di vigilanza faunistico-venatoria e ittica.
3. Le attività prestate dai volontari ai sensi del comma 2 sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l'accesso al ruolo della polizia locale, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
4. Qualora i gestori e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell' articolo 3 della legge n. 94 del 2009 Sito esterno, per lo svolgimento di attività di Street Tutor, tali addetti cooperano con le polizie locali territorialmente competenti secondo le modalità definite nell'atto di cui all'articolo 9, comma 3.
5. I corpi e i servizi di polizia locale sostengono l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborano attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta definite con gli stessi, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali.
6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunità, i corpi e i servizi di polizia locale si possono avvalere della collaborazione di soggetti che beneficiano della concessione prevista dall'articolo 168 bis del codice penale o che siano destinatari di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.".
Art. 26
1.
Dopo l' articolo 17 septies della legge regionale n. 24 del 2003 la partizione "Capo III bis Fondazione "Scuola Interregionale di polizia locale"" è sostituita dalla seguente:
"Sezione III
Formazione".
Art. 27
1.
La rubrica dell' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale".
2.
Il comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.".
Art. 28
1.
Dopo l' articolo 18 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003 la partizione "Capo III ter Divise, distintivi e altri simboli" è sostituita dalla seguente:
"Sezione IV
Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale".
Art. 29
1.
Dopo il comma 2 dell' articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.
2 ter. La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di merchandising promozionale della polizia locale.".
Art. 30
1.
Dopo l' articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 19 bis
Strumenti di autotutela
1. Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
3. Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.
4. I comandi possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.
5. Gli Enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti.".
Art. 31
Introduzione della partizione sezione V del capo III della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l' articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente partizione:
"Sezione V
Valorizzazione e promozione della polizia locale".
Art. 32
1.
Dopo l' articolo 19 bis della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 19 ter
Giornata regionale della polizia locale
1. È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.".
Art. 33
1.
Dopo l' articolo 19 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 19 quater
Iniziative regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale
1. La Regione può altresì realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l'immagine della polizia locale nel territorio regionale.".
Art. 34
1.
Dopo l' articolo 19 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 19 quinquies
Iniziative di promozione a livello locale
1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.
2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.".
Art. 35
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
1 ter. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).".
Art. 36
Abrogazioni
1. Il comma 6 dell' articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 è abrogato.
Art. 37
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione dell' articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge, la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data. Dopo tale ricognizione i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
2. Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, della previgente legge regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai risultati raggiunti. I relativi atti di rendicontazione dovranno essere trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il 31 dicembre 2018.
3. In sede di prima applicazione, la Giunta trasmette alla Commissione assembleare competente lo schema di convenzione di cui al comma 1 dell' articolo 16 bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, e la informa sulle modalità attuative della procedura concorsuale.
4. In sede di prima applicazione dell' articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i comandanti di corpo ed i responsabili di servizio di polizia locale che ricoprano tale ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali abbiano ricoperto detti ruoli per almeno tre anni negli ultimi sei.
5. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.

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