LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 17
Introduzione dell'
articolo 16 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l'
articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 16 bis
Corso-concorso unico
1.
Nel rispetto dei principi di cui all'
articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 18.
2.
Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.
3.
La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale.
4.
Per l'ammissione alla procedura selettiva è previsto un contributo per la copertura delle spese della procedura, il cui importo, compreso tra 10 e 15 euro, è definito nel bando. Le spese per il percorso formativo sono ripartite tra gli Enti locali di cui al comma 1, il candidato ammesso, tramite versamento alla Scuola interregionale di polizia locale di una quota di partecipazione non superiore a 1000 euro e la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 18 quinquies. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.".