LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 27
Modifiche all'
articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
La rubrica dell'
articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituita dalla seguente:
"Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale".
2.
Il comma 2 dell'
articolo 18 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2.
La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:
a)
programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b)
promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
c)
realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.".