LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 34
Introduzione dell'
articolo 19 quinquies della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l'
articolo 19 quater della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 19 quinquies
Iniziative di promozione a livello locale
1.
La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.
2.
A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.".