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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali
Espandere area cap2 Capo II - Disposizioni di adeguamento normativo
Espandere area cap3 Capo III - Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria
Chiudere area cap4 Capo IV - Disposizioni sulla qualità dell'aria
Art. 39 - Disposizioni in merito ai Comuni montani
Art. 40 - Disposizioni in materia di qualità dell'aria
Art. 41 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Capo I
Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
4. In conformità a quanto previsto dall' articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), restano soppresse le funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna in materia di Consigli di disciplina di cui all'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), già di competenza delle Province.
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Sezione I
Modifiche a leggi regionali
Art. 3
1.
Al comma 1, lettera i bis) dell' articolo 9 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"sociosanitarie e amministrative"
sono aggiunte le seguenti:
"con condizioni di trasporto dignitoso e adeguato, a tutela soprattutto degli utenti 'deboli' quali minori e disabili.".
Art. 4
1.
Ai commi 6 e 7 dell' articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell' articolo 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola
"potestà"
è sostituita dalla seguente:
"responsabilità".
Art. 5
1.
Il primo periodo del comma 6 bis dell' articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ai sensi dell' articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 Sito esterno.".
2.
Al primo periodo del comma 6 ter dell' articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole
"fino alla definizione del procedimento penale"
sono inserite le seguenti:
"o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile".
Art. 6
1.
Il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"2. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge.".
Art. 7
1. Dopo l' articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), è inserito il seguente articolo:
"Art. 32 bis
Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale
1. L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I, Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 Sito esterno (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 Sito esterno), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Consigliera o il Consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'Assemblea legislativa, con la Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.
3. La Consigliera o il Consigliere di parità regionale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La Commissione potrà richiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'Assemblea.
4. La rete regionale delle Consigliere o dei Consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.
5. L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006 Sito esterno, di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.
6. La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie."
Art. 8
1.
Al comma 4 dell' articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole
"di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)".
2.
Al comma 6 dell' articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo le parole
"(Disciplina delle attività estrattive)"
sono aggiunte le seguenti:
"nonché le funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)".
Art. 9
1.
Al comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) la parola
"annualmente"
è sostituita dalle seguenti:
"ogni due anni".
Art. 10
1.
All'alinea del comma 2 dell' articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016 la parola
"annuali"
è soppressa.
Sezione II
Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000
Art. 11

(abrogato da Allegato A  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato
Art. 12
1. La lettera f) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è abrogata.
2.
Al comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000 la parola
"f),"
è soppressa.
Art. 13
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:
a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
e) coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.".
Art. 14
Sezione III
Art. 15
1. Il punto 1) della lettera a) e il punto 1) della lettera b) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) sono soppressi.
2.
Alla fine della lettera e) del comma 4 della legge regionale n. 11 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole:
"secondo la normativa vigente".
3.
Dopo il comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017 è aggiunto il seguente:
"4 bis Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.".
Art. 16
1.
La rubrica dell' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituita dalla seguente:
"Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell'informazione locale".
2. Il comma 3 dell' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è abrogato.
Sezione IV
Art. 17

(abrogato da Allegato A  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato
Art. 18
1.
Alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
"PUG previgente"
sono sostituite dalle seguenti:
"PRG previgente".
Art. 19
1.
Al comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
"fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo".
Art. 20
1.
Alla lettera g) del comma 6 dell' articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
"di cui all'articolo 35, commi 3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 35, commi 4 e 5".
Art. 21
1.
Il comma 1 dell' articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
"1. Per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all' articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno, trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 42 del 2004 Sito esterno.".
2. Il comma 2 dell' articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è abrogato.
Art. 22
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017 è aggiunto il seguente:
"4 bis. La Regione, attraverso l'Osservatorio, promuove specifici programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio.".
Art. 23
1. Al comma 6 dell' articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione";
b)
le parole
"e 159"
sono soppresse.
Art. 24
1.
Il comma 1 dell' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.".
2.
Il comma 4 dell' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
"4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, tra cui i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE), di cui all' articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), ed i Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui all' articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.".
3.
Dopo il comma 4 dell' articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.
4 ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:
a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco;
b) l'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 46, competono al soggetto di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, ovvero alla Città metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco;
c) l'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;
d) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9;
e) non si applicano le disposizioni sulla possibilità di anticipazione degli effetti di salvaguardia, di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, e sulla possibilità di accordi con i privati, di cui all'articolo 45, comma 7;
f) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.".
Capo III
Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria
Sezione I
Art. 25
1.
Nel titolo della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici) le parole
"degli operatori sanitari infermieristici e tecnici"
sono sostituite dalle seguenti:
"delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie".
Art. 26
1. Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è abrogato.
2.
Il secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"2. La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.".
Art. 27
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.
2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.".
Art. 28
1.
L' articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Domanda di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) attestazione della titolarità della gestione;
b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;
d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire;
h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.".
Art. 29
1.
L' articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Revoca
1. La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.
2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.".
Art. 30
1.
L' articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Ordinamento delle scuole
1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:
a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
b) lo svolgimento dell'insegnamento;
c) lo svolgimento del tirocinio;
d) il controllo delle frequenze;
e) il passaggio da un anno di corso al successivo;
f) la valutazione dell'apprendimento.".
Art. 31
Abrogazione di articoli della legge regionale n. 39 del 1983
1. Gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 della legge regionale n. 39 del 1983 sono abrogati.
Sezione II
Art. 32
1. Il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) è abrogato.
2.
Alla lettera d) del comma 4 dell' articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003 le parole
"26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)"
sono sostituite dalle seguenti:
"6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)".
Art. 33
1.
Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole
"7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)"
sono sostituite dalle parole
"27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))".
Art. 34
1.
Al comma 1 dell' articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole
"Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
"Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".
Sezione III
Art. 35
1.
Al comma 2 dell' articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), le parole
"commi 3 e 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"commi 3 e 4"."
Sezione IV
Art. 36
1.
L' articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una apposita relazione.".
Sezione V
Art. 37

(abrogato da Allegato A  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato
Art. 38
1.
Il secondo periodo del comma 7 dell' articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.".
Capo IV
Disposizioni sulla qualità dell'aria
Art. 39
Disposizioni in merito ai Comuni montani
1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualità dell'aria per i Comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai Comuni individuati ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. La disposizione che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.
Art. 40
Disposizioni in materia di qualità dell'aria
1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.
2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.
Art. 41
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 39 e all'articolo 40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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