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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 22 ottobre 2018

Capo I
Disposizioni generali. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal "Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT))", di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" COM (2012) 746, mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati, nonché mediante disposizioni di modifica connesse a specifiche esigenze di adeguamento normativo di leggi regionali.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi, di regolamenti e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 102, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno), restano soppresse le funzioni amministrative della Regione Emilia-Romagna in materia di Consigli di disciplina di cui all'articolo 54 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), già di competenza delle Province.
Capo III
Disposizioni di adeguamento normativo in materia sanitaria
Sezione I
Art. 25
1.
Nel titolo della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 (Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici) le parole
"degli operatori sanitari infermieristici e tecnici"
sono sostituite dalle seguenti:
"delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie".
Art. 26
1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è abrogato.
2.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"2. La formazione degli operatori di cui alla presente legge si realizza mediante attività diretta al conseguimento delle abilitazioni all'esercizio professionale previste dalle leggi statali.".
Art. 27
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.
2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.".
Art. 28
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Domanda di autorizzazione
1. Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a) attestazione della titolarità della gestione;
b) piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c) dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;
d) elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
e) indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
f) proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
g) regolamento della scuola o dei corsi da istituire;
h) indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.".
Art. 29
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Revoca
1. La Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione o la temporanea chiusura di scuole o corsi qualora vengano meno le condizioni essenziali per il loro funzionamento, non vengano mantenuti i requisiti richiesti, e non siano garantiti i principi di trasparenza, correttezza e legalità. In tal caso la Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei a garantire agli studenti il regolare completamento dei corsi in via di svolgimento.
2. Non possono essere attivati corsi liberi rivolti alla formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.".
Art. 30
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Ordinamento delle scuole
1. L'ordinamento interno delle scuole è disciplinato da un regolamento che detta, in particolare, norme per:
a) l'iscrizione e l'ammissione degli studenti;
b) lo svolgimento dell'insegnamento;
c) lo svolgimento del tirocinio;
d) il controllo delle frequenze;
e) il passaggio da un anno di corso al successivo;
f) la valutazione dell'apprendimento.".
Art. 31
Abrogazione di articoli della legge regionale n. 39 del 1983
1. Gli articoli 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24 della legge regionale n. 39 del 1983 sono abrogati.
Sezione II
Art. 32
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 24 giugno 2003, n. 11 (Nuove misure per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti. Abolizione del libretto di idoneità sanitaria) è abrogato.
2.
Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2003 le parole
"26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari)"
sono sostituite dalle seguenti:
"6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)".
Art. 33
1.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole
"7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)"
sono sostituite dalle parole
"27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti))".
Art. 34
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 11 del 2003, le parole
"Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 155 del 1997 Sito esterno"
sono sostituite dalle seguenti:
"Nel rispetto di quanto previsto dall'allegato II, capitolo XII, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".
Sezione III
Art. 35
1.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale), le parole
"commi 3 e 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"commi 3 e 4"."
Sezione IV
Art. 36
1.
L'articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 17 (Disposizioni in materia di prevenzione, cura e controllo del tabagismo) è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa monitora l'attuazione della presente legge e ne valuta gli effetti in relazione ai fini ed agli obiettivi enunciati all'articolo 1. A tal fine, con cadenza quinquennale, la Giunta presenta alla Commissione assembleare competente una apposita relazione.".
Sezione V
Art. 37
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:
"4 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 4 è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile.".
Art. 38
1.
Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"La normativa nazionale che disciplina il diritto addizionale spettante al farmacista si applica sia in caso di dispensazione di uno o più medicinali, sia in caso di erogazione degli altri prodotti indicati nel presente comma.".
Capo IV
Disposizioni sulla qualità dell'aria
Art. 39
Disposizioni in merito ai Comuni montani
1. I divieti posti dalla normativa regionale di tutela della qualità dell'aria per i Comuni la cui quota altimetrica è inferiore a 300 metri non si applicano comunque ai Comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) a condizione che il territorio non sia ricompreso nelle zone e negli agglomerati sottoposti a procedura di infrazione comunitaria per il superamento dei valori limite di qualità dell'aria. La disposizione che precede si applica anche ai Comuni derivanti da fusione e definiti montani dalle rispettive leggi istitutive limitatamente agli ambiti territoriali dei Comuni di origine individuati come zone montane ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2004.
Art. 40
Disposizioni in materia di qualità dell'aria
1. Le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria trovano applicazione dal 1° ottobre 2020.
2. Le misure emergenziali di secondo livello previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria in caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 trovano applicazione dopo tre giorni di superamento continuativo.
3. Le limitazioni alla circolazione dei veicoli previste dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria per le domeniche ecologiche trovano applicazione almeno due domeniche al mese.
Art. 41
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 39 e all'articolo 40 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

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