LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Capo II
Disposizioni di adeguamento normativo
Sezione I
Modifiche a leggi regionali
Art. 3
Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 1, lettera i bis) dell'
articolo 9 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), dopo le parole
"sociosanitarie e amministrative"
sono aggiunte le seguenti:
"con condizioni di trasporto dignitoso e adeguato, a tutela soprattutto degli utenti 'deboli' quali minori e disabili.".
Art. 4
Modifiche all'
articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Ai commi 6 e 7 dell'
articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell'
articolo 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola
"potestà"
è sostituita dalla seguente:
"responsabilità".
Art. 5
Modifiche all'
articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il primo periodo del comma 6 bis dell'
articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ai sensi dell'
articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119 .".
2.
Al primo periodo del comma 6 ter dell'
articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole
"fino alla definizione del procedimento penale"
sono inserite le seguenti:
"o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile".
Art. 6
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2009
1.
Il comma 2 dell'
articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"2.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio e della valutazione della presente legge.".
Art. 7
Modifiche alla
legge regionale n. 6 del 2014
1.
Dopo l'
articolo 32 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), è inserito il seguente articolo:
"Art. 32 bis
Disposizioni organizzative sulla Consigliera o sul Consigliere di parità regionale
1.
L'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, di cui al Libro I,
Titolo II, Capo IV del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ), ha sede presso l'Assemblea legislativa e si avvale della struttura di supporto agli istituti di garanzia di cui all'
articolo 16 bis della legge regionale 16 dicembre 2003, n. 25 (Norme sul Difensore civico regionale. Abrogazione della
legge regionale 21 marzo 1995, n. 15 (Nuova disciplina del Difensore civico)).
2.
Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Consigliera o il Consigliere di parità regionale opera in collegamento e collaborazione con gli organismi di garanzia nominati dall'Assemblea legislativa, con la Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone e con gli assessorati regionali competenti per materia. Si avvale, altresì, dei risultati derivanti dall'applicazione degli strumenti del sistema paritario di cui al Titolo X della presente legge, al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2.
3.
La Consigliera o il Consigliere di parità regionale predispone annualmente una relazione sull'attività svolta che, corredata da osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare, sarà presentata alla Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone. La Commissione potrà richiedere all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di sottoporre la relazione all'esame dell'Assemblea.
4.
La rete regionale delle Consigliere o dei Consiglieri di parità provinciali, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale, opera al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto alle discriminazioni nei luoghi di lavoro, di favorire lo scambio di esperienze e buone prassi, nonché di potenziare il raccordo con gli organismi competenti per materia.
5.
L'Assemblea legislativa procede alla designazione, di cui all'
articolo 12, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006 , di una Consigliera o di un Consigliere di parità effettiva/o e di una Consigliera o di un Consigliere di parità supplente, su proposta della Commissione assembleare per la parità e i diritti delle persone, previo espletamento, da parte del competente Servizio dell'Assemblea legislativa, di una procedura di valutazione comparativa sulla base di un avviso pubblico.
6.
La Giunta provvede, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, a trasferire in capo all'Assemblea legislativa le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale per l'esercizio in corso e garantisce tale disponibilità per gli esercizi successivi di attività dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità. Nell'ambito dell'intesa saranno definite le modalità tecniche e la decorrenza degli adempimenti connessi al trasferimento dell'ufficio della Consigliera o del Consigliere di parità regionale. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie."
Art. 8
Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Al comma 4 dell'
articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) le parole
"di cui all'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)".
2.
Al comma 6 dell'
articolo 15 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo le parole
"(Disciplina delle attività estrattive)"
sono aggiunte le seguenti:
"nonché le funzioni di pianificazione della localizzazione dell'emittenza radio e televisiva di cui all'
articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico)".
Art. 9
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2016
1.
Al comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) la parola
"annualmente"
è sostituita dalle seguenti:
"ogni due anni".
Art. 10
Modifiche all'
articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016
1.
All'alinea del comma 2 dell'
articolo 45 della legge regionale n. 18 del 2016 la parola
"annuali"
è soppressa.
Sezione II
Modifiche alle leggi regionali n. 29 del 1995 e n. 18 del 2000
Art. 11
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 29 del 1995
abrogato
Art. 12
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
La lettera f) del comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è abrogata.
Art. 13
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis
L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:
a)
promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
b)
costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
c)
supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
d)
esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
e)
coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.".
Art. 14
Abrogazione dell'
articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
L'
articolo 13 della legge regionale n. 18 del 2000 è abrogato.
Sezione III
Modifiche alla
legge regionale n. 11 del 2017
Art. 15
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017
1.
Il punto 1) della lettera a) e il punto 1) della lettera b) del comma 2 dell'
articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2017, n. 11 (Sostegno all'editoria locale) sono soppressi.
2.
Alla fine della lettera e) del comma 4
della legge regionale n. 11 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole:
"secondo la normativa vigente".
3.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017 è aggiunto il seguente:
"4 bis
Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti nel presente articolo, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.".
Art. 16
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017
1.
La rubrica dell'
articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è sostituita dalla seguente:
"Elenco di merito degli operatori economici nel settore dell'informazione locale".
2.
Il comma 3 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2017 è abrogato.
Sezione IV
Modifiche alla
legge regionale n. 24 del 2017
Art. 17
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2017
abrogato
Art. 18
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Alla lettera c) del comma 2 dell'
articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
"PUG previgente"
sono sostituite dalle seguenti:
"PRG previgente".
Art. 19
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Al comma 1 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
"fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6 del presente articolo"
sono sostituite dalle seguenti:
"fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo".
Art. 20
Modifiche all'
articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Alla lettera g) del comma 6 dell'
articolo 41 della legge regionale n. 24 del 2017 le parole
"di cui all'articolo 35, commi 3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 35, commi 4 e 5".
Art. 21
Modifiche all'
articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Il comma 1 dell'
articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
"1.
Per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, nonché per la verifica e l'adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale di cui all'
articolo 156 del decreto legislativo n. 42 del 2004 , trova applicazione il procedimento disciplinato dagli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della presente legge, integrato secondo quanto previsto dagli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, dello stesso
decreto legislativo n. 42 del 2004 .".
2.
Il comma 2 dell'
articolo 65 della legge regionale n. 24 del 2017 è abrogato.
Art. 22
Modifiche all'
articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 68 della legge regionale n. 24 del 2017 è aggiunto il seguente:
"4 bis.
La Regione, attraverso l'Osservatorio, promuove specifici programmi di formazione, diffusione e aggiornamento in materia di paesaggio.".
Art. 23
Modifiche all'
articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Al comma 6 dell'
articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione"
sono sostituite dalle seguenti:
"il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione";
Art. 24
Modifiche all'
articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017
1.
Il comma 1 dell'
articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
"1.
La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 è sostituito dal seguente:
"4.
I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla
legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla
legge regionale n. 20 del 2000, tra cui i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE), di cui all'
articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), ed i Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui all'
articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.".
3.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 76 della legge regionale n. 24 del 2017 sono aggiunti i seguenti:
"4 bis.
La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.
4 ter.
Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:
a)
l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco;
b)
l'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 46, competono al soggetto di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, ovvero alla Città metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco;
c)
l'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;
d)
l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9;
e)
non si applicano le disposizioni sulla possibilità di anticipazione degli effetti di salvaguardia, di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, e sulla possibilità di accordi con i privati, di cui all'articolo 45, comma 7;
f)
nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.".