LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 13
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Dopo il comma 4 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 18 del 2000 è aggiunto il seguente:
"4 bis
L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali svolge altresì le seguenti funzioni:
a)
promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
b)
costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione territoriali, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
c)
supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
d)
esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
e)
coopera con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali per la conservazione e per gli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.".