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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14

ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 22 ottobre 2018

Art. 27
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1. La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.
2. L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.".

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