LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 28
Sostituzione dell'
articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983
1.
L'
articolo 5 della legge regionale n. 39 del 1983, è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Domanda di autorizzazione
1.
Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a)
attestazione della titolarità della gestione;
b)
piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c)
dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;
d)
elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
e)
indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
f)
proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
g)
regolamento della scuola o dei corsi da istituire;
h)
indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.".