LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 4
Modifiche all'
articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
Ai commi 6 e 7 dell'
articolo 40 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), come sostituiti dai commi 2 e 3 dell'
articolo 47 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), la parola
"potestà"
è sostituita dalla seguente:
"responsabilità".
"Art. 4
Scuole e corsi di formazione delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie
1.
La Regione Emilia-Romagna, sulla base alle esigenze del mercato del lavoro pubblico e privato, può autorizzare l'apertura di nuove scuole o l'istituzione di corsi presso strutture pubbliche nonché presso enti e istituti privati.
2.
L'autorizzazione all'istituzione di corsi sperimentali per ottici di durata biennale di cui all'articolo 8 del decreto ministeriale 28 ottobre 1992 (Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi) è subordinata all'espressione dell'intesa ivi prevista da parte del Ministero della salute.".