LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 14
ATTUAZIONE DELLA SESSIONE EUROPEA REGIONALE 2018 - ABROGAZIONI E MODIFICHE DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 14 giugno 2024, n. 7
Art. 5
Modifiche all'
articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001
1.
Il primo periodo del comma 6 bis dell'
articolo 30 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:
"Nei confronti dell'assegnatario autore di delitti di violenza domestica è dichiarata la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di erp, ai sensi dell'
articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito con modificazioni dalla
legge 15 ottobre 2013, n. 119 .".
2.
Al primo periodo del comma 6 ter dell'
articolo 30 della legge regionale n. 24 del 2001, dopo le parole
"fino alla definizione del procedimento penale"
sono inserite le seguenti:
"o fino alla durata dell'allontanamento disposto in sede civile".
"Art. 5
Domanda di autorizzazione
1.
Le domande di autorizzazione all'apertura di scuole e alla istituzione di corsi, debbono essere presentate, da parte del gestore persona fisica o rappresentante legale dell'ente, alla Giunta regionale, corredate della seguente documentazione:
a)
attestazione della titolarità della gestione;
b)
piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
c)
dettagliata relazione sulla disponibilità dei locali, degli arredi e delle attrezzature da destinare allo svolgimento dell'attività didattica propri del tipo di corso o scuola e conformi alle norme vigenti;
d)
elenco numerico del personale direttivo e docente con l'indicazione delle relative qualifiche;
e)
indicazione dei servizi presso i quali gli studenti compiranno il tirocinio;
f)
proposta relativa al numero massimo degli studenti da ammettere in relazione alla capacità delle strutture didattiche;
g)
regolamento della scuola o dei corsi da istituire;
h)
indicazione dei mezzi finanziari per l'impianto ed il funzionamento delle scuole e dei corsi.
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.".