LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
1. Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropolitana di Bologna, Unioni di Comuni o Comuni, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:
a) un numero di firme pari a 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
b) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1000 abitanti per gli ambiti compresi tra i 1.001 e 5.000 abitanti;
c) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
d) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
e) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti.
2. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dal Tecnico di garanzia mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.