LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Tecnico di garanzia della partecipazione
1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;
b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al capo III;
c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;
d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;
f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;
i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
j) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.