LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Attività della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:
a) eroga i contributi previsti al capo III;
b) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
c) coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d);
d) svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;
e) sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;
f) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j).