LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 15
Oggetto e tempi dei processi partecipativi
1.
I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
2.
L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
3.
I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.
4.
Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'articolo 12 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile.