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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Capo I
Norme di principio e disposizioni generali
Art. 1
Principi
1. In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, la Regione Emilia-Romagna promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l'inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.
2. La presente legge, ispirandosi ai principi di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, definisce il quadro dei soggetti e le procedure per attuare processi di confronto preventivo, concertazione, programmazione negoziata e partecipazione, mettendo a disposizione risorse, strumenti e competenze per attivare processi di democrazia partecipativa e garantendo la più ampia informazione a sostegno dei processi partecipativi.
3. In applicazione del principio di sussidiarietà di cui all' articolo 118 della Costituzione Sito esterno, la Regione sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell'ambito e nelle forme stabilite dalla legge.
Art. 2
Obiettivi
1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;
c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;
e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;
f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;
g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;
h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;
j) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;
l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi.
2. La Regione e gli enti locali:
a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;
b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere;
c) devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.
3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione ;
b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 19;
c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;
d) la certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'articolo 17;
e) la validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia è la verifica di congruità e coerenza del processo partecipativo effettuato rispetto al progetto presentato.

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